Capo I

Art. 3

Armamento individuale - Definizione

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nonché al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico- scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtù dei rispettivi ordinamenti, le qualità di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 2. L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all' specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa è assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.
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