Capo I
Art. 1
Generalità
In vigore dal 26 nov 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, recante approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento
che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
.
Generalità
1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-1