Capo I

Art. 4

Armamento di reparto - Definizione

In vigore dal 26 nov 1991
1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all', comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-4

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