Capo I
Art. 2
Tipi di armamento
In vigore dal 26 nov 1991
1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è individuale o di reparto.
2. L'armamento di reparto si distingue in ordinario o speciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-2