Capo I
Art. 6
Doveri dell'assegnatario
In vigore dal 26 nov 1991
1. L'assegnatario deve:
a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;
b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione.
2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.
3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-6