Art. 28 · Installazioni mobili
Capo V

Art. 28

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Installazioni mobili

In vigore dal 26 nov 1991
1. Le armi di cui agli possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni della Polizia di Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-28