Capo V
Art. 34
Tutela del segreto statistico
In vigore dal 14 ago 1991
1. Ai sensi di quanto disposto dall' della legge 9 gennaio 1991, n. 11, sulle notizie raccolte in occasione dei censimenti, si applicano le disposizioni recate dagli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall' del presente regolamento.
2. I rilevatori e i coordinatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
3. Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gl accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico al fine, in particolare, di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari, sia pure in modo casuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-34