Capo V

Art. 37

Autorizzazione agli organi di censimento per la registrazione dei dati

In vigore dal 14 ago 1991
Autorizzazione agli organi di censimento per la registrazione dei dati 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ad enti locali o a loro consorzi che ne abbiano fatto specifica richiesta e può riguardare solo i dati relativi alle unità censite direttamente dagli enti richiedenti. 2. Gli enti richiedenti devono essere dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'ISTAT e devono impegnarsi ad effettuare la registrazione rispettando i criteri e i termini fissati dall'Istituto nelle convenzioni da stipularsi con le amministrazioni interessate. 3. I dati registrati non possono oggetto di utilizzazione da parte degli enti locali, per elaborazioni di proprio interesse. A tal fine gli enti faranno riferimento ai dati definitivi forniti dall'ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-37

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