Capo V
Art. 38
Fornitura dati individuali resi anonimi
In vigore dal 14 ago 1991
1. Ai sensi dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 11, l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornisce i dati definitivi resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione agli uffici di statistica indicati nel predetto articolo che ne facciano richiesta in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.
2. La fornitura dei dati mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per la loro riproduzione e la loro spedizione.
3. All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilerà moduli informativi predisposti dall'ISTAT.
4. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-38