Capo III

Art. 11

Commissione regionale di censimento

In vigore dal 14 ago 1991
1. In ogni regione è costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti stessi. 2. La commissione, presieduta da un funzionario dell'istituto nazionale di statistica, è composta da: un esperto designato dalla regione; un rappresentante del commissario del Governo, ovvero un rappresentante del Governo per la regione Sardegna, un rappresentante del commissario di Stato per la regione Sicilia, un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante della prefettura del capoluogo della regione; un rappresentante delle province della regione designato dall'Unione province italiane (UPI); un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio; due rappresentanti dei comuni della regione designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); un rappresentante dell'ufficio regionale dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede regionale. Un dipendente dell'ufficio regionale dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario. 3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma è composta da: un rappresentante dell'ISTAT; tre esperti designati dalla provincia autonoma; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante del comune capoluogo della provincia; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-11

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