Capo III
Art. 12
Comitato provinciale di censimento
In vigore dal 14 ago 1991
1. In ogni provincia è costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o un suo rappresentante, che lo presiede; un rappresentante dell'ISTAT; il responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura; il responsabile dell'ufficio di statistica della provincia; il responsabile dell'ufficio provinciale di censimento; il responsabile dell'ufficio comunale del comune capoluogo di provincia. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.
2. Presso la regione Valle d'Aosta è costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento composto da: due rappresentanti della regione tra i quali il responsabile dell'ufficio di statistica; un rappresentante dell'ISTAT; il responsabile dell'ufficio provinciale di censimento; il responsabile dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo. Il comitato è presieduto da uno dei due rappresentanti della regione designato dal presidente della giunta; un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.
3. Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall', comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
4. Il comitato provinciale di censimento svolge i seguenti compiti:
a) fornisce indicazioni circa la regolare e uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle istruzioni emanate dall'ISTAT;
b) vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei compiti affidati agli uffici comunali di censimento sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dell'ufficio provinciale di censimento;
c) adotta, nei casi di non regolare svolgimento delle operazioni censuarie da parte degli uffici comunali di censimento, le iniziative necessarie per rimuoverne le cause;
d) stabilisce criteri e modalità per la preselezione degli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore.
e) provvede, d'intesa con il sindaco, ad individuare le persone cui affidare l'incarico di rilevatore qualora non sia stato possibile reperirne il numero necessario sulla base delle modalità indicate all', commi da 1 a 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-12