Capo III

Art. 15

Prefetto

In vigore dal 14 ago 1991
1. Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-15

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