Capo III
Art. 10
Istituto nazionale di statistica
In vigore dal 14 ago 1991
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali, impartisce a tutti gli organi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintendente, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti stessi.
2. Per l'esecuzione l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica di cui all', comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e può richiedere la collaborazione degli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN) previsti dal citato , nonché delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.
3. In caso di inadempienze, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, tali da impedire lo svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a sè l'esercizio delle relative funzioni, disponendo che esse siano svolte da personale, anche proprio, appositamente incaricato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-10