Capo II

Art. 6

Unità di rilevazione del censimento della popolazione

In vigore dal 14 ago 1991
1. Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. 2. Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica prevista dall' del regolamento anagrafico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall' del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-6

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