Capo I
Art. 1
Date di rilevazione
In vigore dal 14 ago 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 11, recante finanziamento del 13 censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7 censimento generale dell'industria e dei servizi;
Visto l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visti l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
EMANA
il seguente regolamento:
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Date di rilevazione
1. Il 13 censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni ed il 7 censimento generale dell'industria e dei servizi hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 ottobre 1991.
2. Il censimento della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 19 e il 20 ottobre 1991, il censimento delle abitazioni al giorno 20 ottobre 1991 ed il censimento dell'industria e dei servizi al giorno 21 ottobre 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-1