Capo IV

Art. 17

Pubblicità dei censimenti

In vigore dal 14 ago 1991
1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT. 2. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alle rilevazioni censuarie. 3. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. 4. Le amministrazioni e gli enti che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno preventivamente l'ISTAT, al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-17

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