Capo IV
Art. 21
Coordinatori - Requisiti
In vigore dal 14 ago 1991
1. I comuni che al 31 dicembre 1990 avevano una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si avvalgono di coordinatori nella misura non superiore di uno per ogni dieci rilevatori. Nei restanti comuni i compiti indicati nel presente articolo sono svolti dall'ufficio comunale di censimento.
2. Per particolari motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unità di rilevazione ed alle caratteristiche del territorio, i comuni concorderanno con l'ISTAT eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1.
3. I coordinatori sono scelti tra le persone indicate all', comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalità stabiliti dall'ufficio comunale di censimento.
4. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubbici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata. L'incarico di coordinatore è incompatibile con l'appartenenza all'ufficio comunale di censimento.
5. I coordinatori devono essere disponibili a svolgere l'incarico presso le varie sedi indicate dal comune e qualora non siano dipendenti pubblici, devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici, da attestare secondo le vigenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-21