Capo IV
Art. 25
Obbligo dei rispondenti
In vigore dal 14 ago 1991
1. Ai sensi di quanto disposto dall' della legge 9 gennaio 1991, n. 11, è fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i questionari di rilevazione. Coloro che non forniscano le notizie e i dati richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. I soggetti di cui al comma 1, i quali entro il 19 ottobre 1991 non abbiano ricevuto i questionari di cui al comma 2 dell' del presente regolamento, ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore entro il 9 novembre 1991, hanno l'obbligo di darne comunicazione al competente ufficio comunale di censimento.
Analogo obbligo incombe ai soggetti destinatari dei questionari settoriali per l'industria (CIS.3) e dei questionari settoriali per i servizi (CIS.4) che non abbiano ricevuto tali questionari entro il 9 novembre 1991, ovvero non abbiano potuto riconsegnarli entro il 29 novembre dello stesso anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-25