Capo IV
Art. 23
Compiti dei rilevatori
In vigore dal 14 ago 1991
1. I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, secondo quanto previsto nel presente articolo, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando alla compilazione dei questionari.
2. Nel periodo dall'11 ottobre al 19 ottobre 1991 i rilevatori procedono alla consegna dei fogli di famiglia, di convivenza e dei fogli individuali degli stranieri non residenti, nonché dei questionari generali e del commercio ambulante del censimento dell'industria e dei servizi.
3. Nel periodo dal 22 ottobre al 9 novembre 1991 i rilevatori procedono al ritiro dei fogli e dei questionari di cui al comma 2.
Nello stesso periodo, nei casi previsti e secondo le norme impartite dall'ISTAT, i rilevatori procedono alla consegna dei questionari settoriali per l'industria e dei questionari settoriali per i servizi, di cui all', comma 1.
4. Il ritiro dei questionari settoriali, di cui al comma 3, deve essere effettuato, a cura degli stessi rilevatori, nel periodo dal 12 novembre al 29 novembre 1991.
5. Al momento del ritiro, i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun modello i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite.
Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti a tal fine necessari, ne danno immediata comunicazione all'ufficio comunale di censimento.
6. I questionari indicati all', comma 1, del presente regolamento, sono sottoscritti dai rilevatori.
7. È fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-23