Capo IV

Art. 20

Rilevatori - Conferimento incarico

In vigore dal 14 ago 1991
1. Il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore siano in possesso dei requisiti di cui all' e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio comunale di censimento può far ricorso ad una pre-selezione, secondo criteri e modalità stabiliti dal comitato provinciale di censimento. 2. Il corso di istruzione di cui al comma 1 riguarda le norme e le modalità di rilevazione e di compilazione dei questionari di censimento e si conclude con una prova di idoneità predisposta dall'ISTAT. Alle persone cui è conferito l'incarico di rilevatore è corrisposto, per la partecipazione al corso, un compenso forfettario nella misura stabilita dall'ISTAT. 3. Il sindaco, sulla base dei risultati della prova d'idoneità, e su proposta conforme del responsabile dell'ufficio comunale di censimento, conferisce l'incarico di rilevatore agli idonei, nel numero che sarà stabilito, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT, in relazione alle unità da censire. Costituiscono titoli di preferenza l'appartenenza all'amministrazione comunale o ad altre pubbliche amministrazioni ed il possesso di titoli in materia statistica o di una documentata esperienza in campo statistico. 4. L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento e nel rispetto del disposto di cui all' della legge 9 gennaio 1991, n. 11. 5. Il sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico i rilevatori che risultino inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con le persone che abbiano superato la prova di idoneità di cui al comma 2, ovvero, in caso di impossibilità, con altre persone scelte con le modalità di cui al presente articolo. 6. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di un rimborso spese parti al 30%, commisurato al numero e al tipo dei modelli compilati correttamente e alla dislocazione sul territorio delle unità di rilevazione. Qualora si renda necessaria una maggiorazione del compenso, finalizzata a retribuire il disagio per il raggiungimento delle unità di rilevazione, tale maggiorazione è da considerare a titolo di rimborso spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo