Capo IV

Art. 18

Definizioni delle basi territoriali

In vigore dal 14 ago 1991
1. Il sindaco verifica che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dal capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente il regolamento anagrafico. 2. Il sindaco accerta che, da parte degli uffici interessati, sia stata verificata la corrispondenza dei confini comunali e delle delimitazioni delle località abitate, riportati sui supporti cartografici forniti dall'ISTAT, con quelli risultanti dal piano topografico approvato dall'ISTAT stesso in occasione dei censimenti generali del 1981 e debitamente aggiornato secondo quanto disposto dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 3. Qualora dalle operazioni di verifica di cui al precedente comma 2 risultino delle discordanze, le eventuali modifiche da apportare ai suppporti cartografici forniti dall'ISTAT sono concordate con l'ISTAT stesso. 4. Il sindaco dispone che gli uffici competenti provvedano alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT. 5. Le operazioni di cui al presente articolo devono essere ultimate entro il 15 agosto 1991.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-18

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