Capo IV
Art. 19
Rilevatori - Requisiti
In vigore dal 14 ago 1991
1. I rilevatori sono scelti tra le persone indicate all', comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalità stabiliti dall'ufficio comunale di censimento.
2. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubblici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata ovvero deve essere in possesso di comprovata esperienza censuaria.
3. I rilevatori devono essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale e qualora non siano dipendenti pubblici devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici da attestare secondo le vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-19