Capo IV

Art. 24

Compiti dei coordinatori

In vigore dal 14 ago 1991
1. I coordinatori, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT: a) controllano giornalmente l'attività svolta dai rilevatori e forniscono agli stessi la necessaria assistenza ai fini del regolare svolgimento delle operazioni censuarie; b) dispongono il ritorno dei rilevatori presso i rispondenti, qualora riscontrino incompletezze o errori nella compilazione dei questionari o individuino delle unità sfuggite alla rilevazione; c) verificano, sulla scorta dei modelli consegnati da ciascun rilevatore e degli elementi che sarano messi a loro disposizione dagli uffici di censimento, che tutte le unità di rilevazione esistenti nelle sezioni di censimento assegnate agli stessi siano state censite senza omissioni o duplicazioni; d) segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento i nominativi dei rilevatori che abbiano commesso inadempienze tali da pregiudicare l'andamento delle operazioni censuarie o eventuali gravi difficoltà operative; e) svolgono altresì i compiti di cui all', commi e 1 e 2, loro affidati dall'ufficio comunale di censimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo