Capo IV
Art. 24
Compiti dei coordinatori
In vigore dal 14 ago 1991
1. I coordinatori, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT:
a) controllano giornalmente l'attività svolta dai rilevatori e forniscono agli stessi la necessaria assistenza ai fini del regolare svolgimento delle operazioni censuarie;
b) dispongono il ritorno dei rilevatori presso i rispondenti, qualora riscontrino incompletezze o errori nella compilazione dei questionari o individuino delle unità sfuggite alla rilevazione;
c) verificano, sulla scorta dei modelli consegnati da ciascun rilevatore e degli elementi che sarano messi a loro disposizione dagli uffici di censimento, che tutte le unità di rilevazione esistenti nelle sezioni di censimento assegnate agli stessi siano state censite senza omissioni o duplicazioni;
d) segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento i nominativi dei rilevatori che abbiano commesso inadempienze tali da pregiudicare l'andamento delle operazioni censuarie o eventuali gravi difficoltà operative;
e) svolgono altresì i compiti di cui all', commi e 1 e 2, loro affidati dall'ufficio comunale di censimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-24