Capo IV
Art. 26
Censimento di particolare categorie di persone
In vigore dal 14 ago 1991
1. Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i questionari vengono compilati tramite l'ufficio di statistica del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che saranno concordate con l'ISTAT.
2. Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto competenti per territorio.
3. Il censimento dei senza tetto eseguito dagli uffici comunali di censimento il 20 ottobre 1991 a mezzo di appositi rilevatori.
4. Per il censimento degli stranieri senzatetto, il rilevatore può essere affiancato da persone della stessa madre lingua, che coadiuvano il rilevatore medesimo nei casi in cui sia necessario acquisire le informazioni tramite intervista.
5. Le persone che affiancano i rilevatori per le operazioni di cui al comma 4 sono individuate dall'ufficio comunale di censimento con l'eventuale collaborazione di enti ed associazioni che operano nel settore dell'assistenza agli immigrati.
6. Alle persone di cui al comma 5 è corrisposto un compenso forfettario, comprensivo di un rimborso spese pari al 30% commisurato al numero delle unità censite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-26