Capo IV
Art. 31
Trasmissione dei questionari dei censimenti
In vigore dal 14 ago 1991
1. Per il censimento della popolazione, ultimate le operazioni di cui all', gli uffici comunali di censimento compilano gli stati di sezione definitivi e i relativi riepiloghi. Successivamente provvedono a separare i lembi staccabili (modelli ISTAT CP.1bis e CP.2bis) rispettivamente dal foglio della popolazione residente secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT d'intesa con il Ministero dell'interno. I questionari di rilevazione (modelli ISTAT CP.1 e CP.2) devono essere inoltrati al centro di registrazione secondo le modalità e le date stabilite dall'ISTAT. I fogli relativi agli stranieri non residenti in Italia (mod. CP.3), devono in ogni caso essere inoltrate, tramite il competente ufficio provinciale di censimento, direttamente all'ISTAT entro la data stabilita dall'ISTAT stesso.
2. Per il censimento dell'industria e dei servizi, successivamente alle operazioni di cui all', gli uffici comunali di censimento devono staccare i fogli contenenti le notizie indicative dell'impresa o istituzione, dai questionari generali (mod. ISTAT CIS.1) e inoltrarli, tramite il competente ufficio provinciale di censimento, direttamente all'ISTAT entro la data stabilita dall'ISTAT stesso.
Tale adempimento deve essere effettuato anche nel caso in cui il comune sia autorizzato alla registrazione dei questionari. I questionari generali e quelli del commercio ambulante dei comuni non capoluoghi devono essere inoltrati anch'essi agli uffici provinciali di censimento per l'invio ai centri di registrazione, secondo le modalità e le date stabilite dall'ISTAT; il comune capoluogo li inoltra direttamente al centro di registrazione indicato dall'ISTAT stesso. I questionari settoriali (modelli CIS.3 e CIS.4), invece, devono essere inoltrati direttamente all'ISTAT.
3. Gli uffici di statistica degli enti autorizzati a provvedere direttamente alla registrazione dei modelli devono inoltrare gli stessi, al termine delle operazioni di registrazione, secondo le norme impartite dall'ISTAT.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-31