Capo V

Art. 32

Divieto di indagini aggiuntive

In vigore dal 14 ago 1991
1. È fatto divieto di abbinare alla rivelazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura da chiunque disposte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-32

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