Capo V
Art. 33
Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT
In vigore dal 14 ago 1991
1. I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'ISTAT.
2. È fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-33