Capo V

Art. 35

Rimborso spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

In vigore dal 14 ago 1991
Rimborso spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento 1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare, sulla base dei criteri di distribuzione stabiliti ai sensi dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 11, agli organi censuari anticipazioni sul rimborso forfettario previsto ai commi 1 e 3 dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo verrà corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza. 2. Gli importi di cui agli della legge 9 gennaio 1991, n. 11, sono destinati ad incrementare il fondo per il miglioramento dell'efficienza degli organi censuari e sono erogati ai dipendenti degli organi stessi interessati alle operazioni di censimento, anche in deroga delle norme vigenti relative ai destinatari del fondo ed ai limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straodinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-35

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