Capo V

Art. 36

Gestione dei fondi

In vigore dal 14 ago 1991
1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative. 2. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo