Capo IV

Art. 28

Censimento di particolari unità di rilevazione delle istituzioni della pubblica amministrazione

In vigore dal 14 ago 1991
Censimento di particolari unità di rilevazione delle istituzioni della pubblica amministrazione 1. Gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti della pubblica amministrazione collaborano con l'ISTAT per il censimento delle istituzioni facenti capo alle amministrazioni ed enti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-28

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