Capo IV

Art. 29

Controlli e riepilogo dei dati

In vigore dal 14 ago 1991
1. Gli uffici comunali di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. Le incompletezze e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante opportuni accertamenti. 2. Gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione dei computi giornalieri di sezione e dei relativi riepiloghi, secondo le modalità indicate dall'ISTAT. 3. Nei comuni ove sia prevista la figura del coordinatore, le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono affidate dagli uffici comunali di censimento ai coordinatori stessi. 4. Gli uffici comunali di censimento, terminate le operazioni di cui al presente articolo, provvedono a trasmettere all'ISTAT i dati risultanti dai citati riepiloghi entro i termini e con le modalità fissati dall'ISTAT stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-29

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