Art. 33 · Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT
Capo V

Art. 33

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Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT

In vigore dal 14 ago 1991
1. I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'ISTAT. 2. È fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-33