Capo I

Art. 4

Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Imprese e relative unità locali

In vigore dal 14 ago 1991
Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Imprese e relative unità locali 1. Il censimento dell'industria e dei servizi rileva in ciascun comune la consistenza numerica e alcune caratteristiche fondamentali: a) delle unità giuridico-economiche costituite da imprese che esercitano la propria attività, anche se in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, nonché delle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attività di trasformazione annesse ad aziende agricole; b) delle unità locali, anche se temporaneamente inattive alla data del censimento, gestite dalle imprese di cui alla lettera a). 2. Per le imprese il censimento rileva l'attività esercitata, la forma giuridica, le unità locali da esse gestite, il numero degli addetti, l'utilizzo di attrezzature informatiche e di beni capitali in leasing, nonché alcune notizie per l'artigianato. 3. Per le unità locali delle imprese, il censimento rileva l'attività esercitata, la superficie, il numero ed alcune caratteristiche degli addetti, le ore di lavoro, i mezzi di trasporto e alcune informazioni sull'ambiente. 4. Per le imprese appartenenti al settore dell'industria, con 10 o più addetti, e per quelle del settore dei servizi, con 6 o più addetti, il censimento rileva, distintamente per le unità locali da esse gestite, ulteriori notizie tra le quali la ripartizione funzionale degli addetti, le attività terziarie svolte, le tecnologie utilizzate, le fonti energetiche e alcune notizie relative all'ambiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-4

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