Capo II
Art. 7
Unità di rilevazione del censimento delle abitazioni
In vigore dal 14 ago 1991
1. Le unità di rilevazine del censimento delle abitazioni sono:
a) l'abitazione, occupata da uno o più famiglie residenti o non occupata;
b) l'altro tipo di alloggio, se è abitualmente occupato da una o più persone residenti.
2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-7