Capo II
Art. 9
Questionari dei censimenti
In vigore dal 14 ago 1991
1. Le notizie che formano oggetto del censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del censimento generale dell'industria e dei servizi sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP.1(foglio di famiglia), CP.2(foglio di convivenza), CP.3(foglio individuale per straniero non residente in Italia) ed ai modelli CIS.1(questionario generale), CIS.2(questionario per il commercio ambulante), CIS.3 e CIS.4 (questionari settoriali per l'industria e per i servizi), allegati al presente decreto.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano il censimento viene effettuato anche in attuazione delle disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-9