Capo II
Art. 8
Unità di rilevazione del censimento dell'industria e dei servizi
In vigore dal 14 ago 1991
1. Le unità di rilevazione del censimento dell'industria e dei servizi sono:
a) l'impresa;
b) l'istituzione pubblica e l'istituzione privata;
c) l'unità locale.
2. Per impresa s'intende l'organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.
3. Per istituzione dell'amministrazine pubblica si intende una unità che ha un proprio bilancio e una autonoma di decisione, la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed è finanziata prevalentemente mediante prelevamenti obbligatori effettuati presso tutte le unità istituzionali dell'economia. Per istituzione sociale privata s'intende una unità che ha un proprio bilancio e una autonomia di decisione, la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed è finanziata prevalentemente mediante versamenti volontari delle famiglie e/o dei soggetti che si sono organizzati per la gestione di un interesse comune.
4. Per unità locale si intende il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, esattoria ecc.), in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresì unità locali, semprechè fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale già menzionata, anche la sede d'impresa, nonché gli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-8