Capo I

Art. 2

Campo di osservazione del censimento della popolazione

In vigore dal 14 ago 1991
1. Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune: a) la popolazione residente; b) la popolazione presente. 2. La popolazione residente censita è considerata popolazione legale. 3. La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, anche se temporaneamente assenti dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 4. La popolazione presente di ciascun comune è costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero. 5. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie anagrafiche e di stato civile, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico. 6. Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie anagrafiche e di stato civile ed il luogo di residenza. Per gli stranieri non residenti in Italia, il censimento rileva anche talune notizie di carattere socio-economico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-2

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