Titolo II
Art. 22
Modalità di acquisizione
In vigore dal 16 ago 1991
1. Le richieste e gli ordini di trasmissione di dati e di esibizione di atti e documenti sono comunicati dall'Ufficio del Garante agli interessati per lettera raccomandata, telex o telegramma o su fax, unitamente al termine per l'invio delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.
2. Ove occorra acquisire dati, notizie, informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, ovvero sia necessaria la loro collaborazione ai sensi dell', comma 10, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, delle forze di polizia e degli enti competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-22