Titolo ICapo II

Art. 6

Deleghe al segretario generale

In vigore dal 22 ago 1997
1. Il Garante può delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonché la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali. 2. Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini è tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante. 2-bis. Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-6

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