Titolo I›Capo III
Art. 9
Settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive
In vigore dal 16 ago 1991
Settore per gli assetti delle imprese editrici
e radiotelevisive
1. Il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive:
a) cura la tenuta del registro nazionale della stampa, di cui all' della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e quella del registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all' della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b) provvede alla rilevazione coordinata, mensilmente aggiornata, delle imprese e dei gruppi di imprese che, sulla base dei dati contenuti nei due registri, risultino svolgere attività relative ad entrambi, indicando per ciascuno di essi l'assetto globale;
c) riferisce mensilmente al Garante, sulla base dei dati desunti dai registri, le indicazioni relative ai soggetti che, nell'una o nell'altra attività, o in entrambe, superino i limiti di concentrazione stabiliti dalla legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-9