Titolo I›Capo III
Art. 10
Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa
In vigore dal 16 ago 1991
Comunicazione e documenti per la tenuta
del registro nazionale della stampa
1. Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonché di quelle già attribuite dalla legge citata, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-10