Titolo ICapo III

Art. 14

Settore bilanci ed ispezioni

In vigore dal 16 ago 1991
1. Il settore bilanci ed ispezioni, in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive, provvede: a) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove necessario, i bilanci e l'annessa documentazione delle imprese produttrici o distributrici di programmi o concessionarie di pubblicità; b) a compiere in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive l'attività istruttoria ed ispettiva connessa all'esame dei bilanci; c) a compiere l'attività ispettiva rivolta all'accertamento di ogni violazione di legge, da parte delle imprese editrici o radiotelevisive, per cui sia prevista l'irrogazione di sanzioni da parte del Garante. 2. Ai fini dell'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante può avvalersi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, con riferimento sia ai soggetti indicati nell', terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sia a quelli indicati nell' della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante tramite il settore può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la titolarità e la situazione patrimoniale e tributaria di imprese radiotelevisive, o editrici di quotidiani o periodici. 3. Qualora le notizie richieste non siano state fornite, ovvero siano giudicate insufficienti o inattendibili dal Garante, questi può chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione delle forze di polizia, al fine di accertare la titolarità delle imprese editoriali e di radiodiffusione e la proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell' della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-14

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