Titolo I›Capo III
Art. 19
Gruppi di lavoro
In vigore dal 16 ago 1991
1. Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante può costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.
2. Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalità di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore è responsabile dell'efficacia e della tempestività dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-19