Titolo II

Art. 24

Attività ispettiva

In vigore dal 16 ago 1991
1. L'attività ispettiva è svolta da personale appositamente incaricato. 2. L'attività ispettiva ha inizio con l'incarico conferito dal Garante con atto nel quale sono fissati l'oggetto, il motivo che in- duce a ritenere sussistenti i presupposti di legge e di fatto che rendono opportuno l'esercizio della funzione ispettiva, nonché il termine iniziale dell'operazione. 3. L'attività ispettiva può svolgersi, con le modalità di cui al presente articolo ed all', presso persone fisiche, enti e società destinatari di norme di legge che lo sottopongano alla potestà ispettiva. 4. Copia della lettera di incarico, nella quale sono riportati gli elementi concernenti l'oggetto e il termine di decorrenza dell'incarico, è consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva. 5. Il Garante può chiedere che col personale incaricato collaborino gli organi e i servizi di cui all', comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-24

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