Titolo II

Art. 25

Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione

In vigore dal 16 ago 1991
1. Dell'ispezione eseguita è redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse. Copia del verbale è rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono. Del loro eventuale rifiuto viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati. 2. Al termine delle operazioni è redatta una relazione nella quale sono esposti i risultati raggiunti con riguardo all'oggetto e al motivo per il quale era stata disposta l'ispezione. La relazione è sottoposta al Garante. 3. Il Garante, sulla base dell'esito degli accertamenti, formula le opportune istruzioni ai settori competenti per gli ulteriori atti del procedimento nell'ambito del quale è stata disposta l'ispezione, ovvero adotta le determinazioni del caso. 4. È istituito un repertorio ufficiale unico di tutte le ispezioni eseguite. Il settore preposto all'attività ispettiva provvede alla tenuta del repertorio e alla conservazione di tutti gli atti concernenti l'esercizio della funzione ispettiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-25

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