Titolo II

Art. 21

Attività di acquisizione di dati e informazioni

In vigore dal 16 ago 1991
1. L'attività di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attività conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-21

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