Titolo II
Art. 21
Attività di acquisizione di dati e informazioni
In vigore dal 16 ago 1991
1. L'attività di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attività conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-21