Titolo I›Capo III
Art. 18
Custodia di atti e documenti
In vigore dal 16 ago 1991
1. Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all', gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare più agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonché la loro conservazione.
2. Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-18