Titolo ICapo III

Art. 17

Ordinamento degli archivi

In vigore dal 16 ago 1991
1. Il protocollo e l'archivio sono articolati in una struttura centrale organizzata secondo le direttive del Garante, nonché in una struttura apposita per le pratiche concernenti il registro nazionale della stampa e il registro delle imprese radiotelevisive. Il segretario generale vigila sulla organizzazione delle predette strutture e assicura i necessari collegamenti con le strutture d'archivio decentrate presso i singoli settori. 2. Sono istituiti un archivio a carattere corrente presso i settori di competenza, per la conservazione degli atti inerenti i procedimenti in corso di svolgimento, correlato, di norma, ad un unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza, ed un archivio di deposito centrale per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-17

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