Titolo ICapo III

Art. 20

Unità organizzative temporanee

In vigore dal 16 ago 1991
1. Per la realizzazione di speciali obiettivi, il Garante può costituire apposite unità organizzative temporanee, con personale dell'Ufficio, che può essere addetto alle stesse anche a tempo parziale e, occorrendo, con consulenti. 2. Il Garante determina lo scopo e la durata dell'unità organizzativa temporanea e le sue modalità di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore è responsabile dell'efficacia e della tempestività dei lavori dell'unità e ne riferisce al Garante, informandone il segetario generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-20

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