Titolo II
Art. 23
Comunicazione e notificazione Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio
In vigore dal 16 ago 1991
Comunicazione e notificazione
Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio
1. Gli atti e i provvedimenti dei singoli settori sono comunicati ai destinatari in essi personalmente nominati, in copia conforme all'originale, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Ove si ritenga opportuno, le comunicazioni possono avvenire mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovvero nella sede delle persone giuridiche alle persone indicate dall'art. 145 del codice di procedura civile da parte di personale appositamente incaricato. La consegna è attestata a mezzo di relazione dell'incaricato dallo stesso datata, sottoscritta e apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. Tale relazione è redatta in base all'art. 148, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nei commi 1 e 2, per irreperibilità o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio, ove consentito, è autorizzato dai responsabili dei singoli settori su richiesta motivata degli interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-23